IL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (FE)
Il Decreto del Ministro dell’Economia del 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, ha stabilito che per le fatture elettroniche emesse a partire dal 01.01.2019 il pagamento del bollo deve avvenire entro il 20 del mese successivo al trimestre di emissione. In altre parole il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche dovrà avvenire entro le date del 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio.
L’Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare ai contribuenti l’importo da versare sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Nello specifico, l’informazione relativa all’ammontare dell’imposta dovuta sarà riportata all’interno dell’area riservata del contribuente, presente sul sito di AE.
Il pagamento potrà avvenire solo con due modalità: sarà messo a disposizione sul sito di AE un servizio che permetterà agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito sul conto corrente bancario o postale, oppure il contribuente potrà utilizzare il modello F24 predisposto dall’Agenzia.
Per le fatture in formato Xml, l’Agenzia ha recentemente chiarito con una Faq che “I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972”.
Si evidenzia, infine, che le fatture elettroniche per cui è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare annotazione specifica di assolvimento dell’imposta ai sensi del DM 28 dicembre 2018.
BOLLO NEL REGIME FORFETTARIO
I soggetti in regime forfettario non devono emettere FE.
Come noto, per le fatture emesse con importo superiore a 77,47 € per operazioni esenti da IVA va apposta la marca da bollo da € 2,00. Questo è il caso proprio dei contribuenti in regime forfettario.
L’imposta di bollo, viene assolta acquistando la comune marca da bollo da € 2,00 e successivamente applicandola sulla fattura.
BOLLO SU FATTURE CARTACEE E FATTURE INVIATE VIA MAIL
Per le fatture emesse con le modalità cartacee, nel caso di consegna fisica della fattura al cliente, deve essere apposta la marca da bollo sulla copia cliente e non su quella che resta all'emittente (ad es. il medico professionista). Se invece la fattura viene inviata via mail - questo vale ovviamente anche per il regime forfettario - si consiglia che la marca da bollo resti sulla copia dell'emittente ed è opportuno indicare nella copia cliente che la marca da bollo si trova sulla copia in possesso dell'emittente.
Anche se Agenzia Entrate non si è espressa in maniera ufficiale, ha risposto alle domande dei contribuenti ammettendo la possibilità di invio delle fatture, sulle quali occorre apporre il bollo, tramite mail.
Pertanto si consiglia di procedere come segue:
Sulla fattura potrà essere riportata una dicitura del tipo: Imposta di bollo assolta mediante apposizione di marca da bollo recante numero identificativo... sull'originale in possesso del soggetto emittente;
Nulla vieta ovviamente di inviare al cliente l'immagine PDF della fattura con la marca già apposta.