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Sanità: contributo 2% sulle prestazioni specialistiche - applicabilità della Legge finanziaria 2007
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03.05.2021
N-11/2021
A cura di:
Avv. Alberto Breschi
Ora il panorama giurisprudenziale si è sostanzialmente modificato e l'applicabilità dello sconto è stata sottoposta al vaglio di copiosa giurisprudenza amministrativa

In data 15/02/2021 abbiamo inviato ai Clienti dello studio legale la seguente circolare, che ora pubblichiamo sul nostro sito.  

 

Gentili Clienti,

nel corso del lontano 2014 abbiamo proposto a tutta la Clientela dello studio, interessata all’attività specialistica ambulatoriale (compresa l’attività di diagnostica strumentale) e all’attività di diagnostica di laboratorio, di chiedere il rimborso dello sconto rispettivamente del 2% e del 20% applicato alle tariffe di dette prestazioni in forza della Legge finanziaria 2007.

Allora l’iniziativa si risolse con un nulla di fatto vista la netta opposizione della Regione Emilia – Romagna, fermamente convinta che il disposto della Finanziaria 2007 non avesse valenza solo triennale, ma sine die. Tale tesi per la verità era minimamente confortata anche dall’assenza di una giurisprudenza di alto tenore a favore dell’iniziativa (solo il Tar Molise, allora).

Ora il panorama giurisprudenziale si è sostanzialmente modificato e l’applicabilità dello sconto è stata sottoposta al vaglio di copiosa giurisprudenza amministrativa. La stessa decisione del TAR Molise veniva impugnata davanti al Consiglio di Stato che, con la sentenza 439/2017, ribadiva la posizione Giudice precedente affermando che "non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Anche alcune ulteriori e recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato  “il principio della limitazione temporale dello sconto al solo triennio 2007/2008/2009, con conseguente illegittimità della sua reiterazione negli anni successivi”, riformando i provvedimenti regionali che avevano sostenuto la tesi opposta. Il quadro normativo e giurisprudenziale, dunque, permette di valutare positivamente la fondatezza della richiesta di quella quota di pagamento non effettuato dalle AUSL in ragione di uno “sconto” considerato, oggi, palesemente illegittimo.

Si riapre la possibilità, trattandosi di un diritto alla giusta tariffa delle prestazioni eseguite, di adire l’Autorità Giudiziaria, a seguito di diffida ad adempiere, per il pagamento delle differenze dovute. Dai primi studi di fattibilità, è emerso che alcuni accordi locali hanno classificato la tariffa scontata del 2% come sconto volontario e pattizio, mentre altri hanno fatta salva la pretesa ponendo un riferimento, a tutela del prestatore, ad una generica legittimità dello sconto tariffario imposto dal 2007 (“se dovuto”). Su questo occorrerà fare una verifica preliminare.

Chi, tra coloro che leggono questa notizia, fosse interessato ad intentare un'azione legale è pregato di rivolgersi all’avv. Federico Breschi e alla dott.ssa Angela Monachello citando la presente lettera di invito e approntando i testi degli accordi locali di fornitura per le prestazioni ambulatoriali in vigore per i diversi anni a partire dal 2010. Sarà nostra cura contrattualizzare con Voi l’opera professionale richiesta e accompagnarVi nelle varie fasi, ivi compreso l’eventuale contenzioso. 

Cordiali saluti.

 

Studio Legale Breschi