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Fiscale - ampliata la platea dei soggetti tenuti all'invio dati al sistema STS
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07.01.2020
N-1/2020
A cura di:
Dott.ssa M. Francesca Petrella
Scade il 31 gennaio 2020 l'adempimento

Anche per il 2019 deve essere presentata la comunicazione delle spese mediche al Sistema TS – la scadenza prevista è il 31 gennaio 2020.

Come per gli scorsi anni i soggetti obbligati sono :

  • Aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie).

Con il  D.M. 22.11.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n. 284 del 4.12.2019, è stato ampliato l’elenco dei soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema STS, iscritti negli albi della professione sanitaria e in quello dei biologi.

 Pertanto dovranno presentare l’elenco entro il 31 gennaio 2020 anche:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico tecnico audiometrista
  • tecnico audioprotesista tecnico ortopedico
  • dietista tecnico di neurofisiopatologia
  • tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare igienista dentale
  • fisioterapista logopedista
  • podologo ortottista e assistente di oftalmologia
  • terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • terapista occupazionale educatore professionale
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro assistente sanitario

In caso di omessa, tardiva e errata comunicazione dei dati, l’articolo 3, c. 5-bis del D.lgs. 175/2014, prevede l’applicazione di una sanzione di euro 100 per ogni singola comunicazione, senza la possibilità di poter applicare il cumulo giuridico, con un massimo comunque di 50.000 euro.

Nel caso in cui la comunicazione venga correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà ridotta ad un terzo, con un massimo, questa volta, di 20.000 euro.

Nel caso invece di errata comunicazione dei dati, non si applica la sanzione se i dati corretti vengono trasmessi entro 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.